Regio Decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 - Provvedimenti per la difesa della razza italiana.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli interessati dovranno far pervenire documentata istanza al Ministero dell'interno entro trenta
Regio Decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 - Provvedimenti per la difesa della razza italiana.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Regio Decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 - Provvedimenti per la difesa della razza italiana.
E' abrogata ogni disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quelle del presente decreto.
Regio Decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 - Provvedimenti per la difesa della razza italiana.
I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila.
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Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto.
Regio Decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 - Provvedimenti per la difesa della razza italiana.
L'ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
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Le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per l'interno, sentiti i Ministri
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data di entrata in vigore del presente decreto.
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modificazioni eventualmente necessarie per coordinare tali leggi con le disposizioni del presente decreto.
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Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia
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civile del Comune di residenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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Per il periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è data facoltà al Ministro per l'interno, sentita l'Amministrazione